Art. 14.
(Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il nucleo familiare).

      1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.
      2. Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun nucleo familiare, la base imponibile è determinata sommando i rispettivi redditi, al netto degli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, divisi per:

          a) 1, se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo senza figli;

          b) 1,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con un figlio o da una coppia sposata monoreddito senza figli;

          c) 2 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con un figlio o da una coppia sposata bireddito senza figli;

 

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          d) 2,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con due figli o da una coppia sposata bireddito con un figlio;

          e) 3 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con due figli;

          f) 3,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con tre figli o da una coppia sposata bireddito con due figli;

          g) 4 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con tre figli;

          h) 4,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con quattro figli o da una coppia sposata bireddito con tre figli;

          i) 5 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con quattro figli.

      3. Il coefficiente di cui al comma 2, lettere h) e i), è aumentato di una unità per ogni figlio a carico successivo al quarto.
      4. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati:

          a) di 0,5 per ciascun figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) di 0,5 per ciascun figlio di età inferiore a sei anni;

          c) di 0,2 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata all'articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      5. Alla base imponibile determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

 

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modificazioni, sono applicate le aliquote stabilite dall'articolo 11 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. L'imposta lorda sul reddito complessivo del nucleo familiare è ottenuta moltiplicando il valore determinato ai sensi del primo periodo del presente comma per il medesimo coefficiente utilizzato per determinare la base imponibile ai sensi dei commi 2 e 3.
      6. Il trattamento fiscale determinato secondo il modello del quoziente familiare si applica a tutti i redditi familiari fino a un ammontare pari a 100.000 euro. Oltre tale importo si applicano le modalità di tassazione previste dal comma 2, lettera a).
      7. I contribuenti hanno, in ogni caso, la facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per la tassazione a base individuale, purché vi sia il consenso di entrambi i coniugi.