1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.
2. Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun nucleo familiare, la base imponibile è determinata sommando i rispettivi redditi, al netto degli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, divisi per:
a) 1, se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo senza figli;
b) 1,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con un figlio o da una coppia sposata monoreddito senza figli;
c) 2 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con un figlio o da una coppia sposata bireddito senza figli;
d) 2,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con due figli o da una coppia sposata bireddito con un figlio;
e) 3 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con due figli;
f) 3,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con tre figli o da una coppia sposata bireddito con due figli;
g) 4 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con tre figli;
h) 4,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con quattro figli o da una coppia sposata bireddito con tre figli;
i) 5 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con quattro figli.
3. Il coefficiente di cui al comma 2, lettere h) e i), è aumentato di una unità per ogni figlio a carico successivo al quarto.
4. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati:
a) di 0,5 per ciascun figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) di 0,5 per ciascun figlio di età inferiore a sei anni;
c) di 0,2 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata all'articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
5. Alla base imponibile determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive